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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS



 Ultimo aggiornamento: 25-07-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB686
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

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La verifica di assoggettabilità a VAS di un piano o un programma è il procedimento finalizzato a valutare se un piano o un programma, ovvero le sue modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e, pertanto, debba essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

L’autorità competente per il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS è rappresentata dal Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI).
La verifica di assoggettabilità a VAS è il procedimento che deve essere attivato allo scopo di valutare se determinati piani o programmi, ovvero le loro modifiche minori, possano avere effetti significativi sull'ambiente e se, tenuto conto del diverso livello di sensibilità delle aree interessate, debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità può essere schematizzato nelle seguenti fasi:
a) attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
b) individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) pubblicazione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;
d) trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai soggetti competenti in materia ambientale;
e) riunione con i soggetti competenti in materia ambientale (facoltativa);
f) emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell’autorità competente;
g) informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

a) Attivazione del procedimento
Ai fini dell’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità l’autorità procedente trasmette all’autorità competente apposita istanza redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 alla DGR 23/59 del 03.07.2024. Qualora il piano/programma interessi siti appartenenti alla Rete Natura 2000, l’istanza dovrà essere indirizzata anche all’autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai fini dell’attivazione del procedimento di screening di VIncA (Livello I della VIncA) e dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 3 alla DGR 23/59 del 03.07.2024.
All’istanza deve essere allegato, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS contenente le informazioni di cui all’Allegato 8 alla DGR n. 23/59 del 03.07.2024, il cui livello di approfondimento deve consentire all’autorità competente di potersi esprimere in relazione ai criteri contenuti nello stesso Allegato 8. Il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS deve dare conto anche di eventuali interferenze con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000; in tal caso, dovrà contenere le informazioni di cui al par. 2.3 “Documentazione Tecnica” delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (VIncA), allegate alla DGR n. 30/54 del 30.09.2022.

b) Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

c) Pubblicazione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS
L’autorità competente pubblica il rapporto di assoggettabilità a VAS, eventualmente integrato laddove ritenuto necessario, sul sito istituzionale dell’autorità competente.

d) Trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai soggetti competenti in materia ambientale
L’autorità competente trasmette il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai soeggetti competenti in materia ambientale, per acquisirne il rispettivo parere in merito a eventuali aspetti ambientali significativi riconducibili alla tipologia di piano/programma oggetto di valutazione. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e, per conoscenza, all’autorità procedente.

e) Riunione con i soggetti competenti in materia ambientale (facoltativa)
Qualora ritenuto necessario, di concerto con l’autorità procedente, contestualmente all’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, l’autorità competente può convocare un incontro con i SCMA, eventualmente nella forma della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 (e s.m.i.), al fine di acquisire gli elementi informativi e i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento. In tal caso, la riunione è convocata entro quindici giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai predetti soggetti competenti.

f) Emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS
Entro novanta giorni dall’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, l’autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché del parere relativo alla procedura di screening – Livello I della VIncA di VIncA (qualora il piano/programma interessi siti appartenenti alla Rete Natura 2000), emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità, assoggettando o escludendo il piano/programma dalla procedura di valutazione ambientale strategica. Qualora la procedura di screening di VIncA si concluda con la richiesta di procedere con la “valutazione appropriata” (Livello II della VIncA), il piano/programma dovrà essere sottoposto alla procedura di VAS.

g) Informazione circa la decisione e conclusioni adottate
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è pubblicato integralmente sul sito istituzione dell’autorità competente.

Pubbliche amministrazioni interessate dalla redazione di un piano o programma, o loro modifiche, la cui approvazione competa ad un organo di livello regionale.
Sono soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’autorità procedente, rappresentata dalla pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del piano o programma o loro modifiche. Nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, l’autorità procedente è rappresentata dalla pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- il proponente, rappresentato dal soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma, qualora il piano oprogramma non sia predisosto da una pubblica amministrazione;
- l’autorità competente, rappresentata dalla pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità;
- i soggetti competenti in materia ambientale, rappresentati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi.

Quali piani/programmi devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS?
Devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:
- piani/programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica che determinano l’uso di piccole aree a livello locale;
- modifiche minori a piani/programmi rientranti nella fattispecie di cui all’Art. 8 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024 (ovvero da sottoporre a valutazione ambientale strategica);
- piani/programmi non rientranti nella fattispecie di cui all’Art.8 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024 che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti;
- i Piani di Gestione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, predisposti ai sensi delle Direttive comunitarie “Habitat” (Dir. 92/43/CEE) e “Uccelli” (Dir. 79/409/CEE), qualora rappresentino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito;
- i Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, di cui al D.Lgs. 197/2021, qualora rappresentino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti.

90 giorni, a decorrere dalla trasmissione dell’istanza di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS
Il rapporto preliminare (art. 7 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024) deve contenere le informazioni di cui all’Allegato 8 alla DGR 23/59 del 03.07.2024, il cui livello di approfondimento deve consentire all’autorità competente di potersi esprimere in relazione ai criteri contenuti nello stesso Allegato 8. Il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS deve dare conto anche di eventuali interferenze con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000; in tal caso, dovrà contenere le informazioni di cui al par. 2.3 “Documentazione Tecnica” delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), allegate alla D.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022.

Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066456

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