REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ISCRIZIONE
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ISCRIZIONE
Ultimo aggiornamento: 27-05-2026
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato (associazioni o fondazioni) mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.
La procedura consiste nel riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato ) mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.
Al fine del riconoscimento è necessario :
- che siano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente;
- che lo scopo sia possibile e lecito;
- che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo (la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda).
Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza il direttore del Servizio, con propria determinazione, provvede all'iscrizione nel Registro regionale con la quale si acquisisce la personalità giuridica di diritto privato.
Qualora l'Amministrazione ritenga che vi siano ragioni che impediscono l'iscrizione ovvero ritenga necessario che venga integrata la documentazione presentata, entro il termine di 120 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, l'Amministrazione non comunica ai richiedenti il motivato non accoglimento dell'istanza, ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
Associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno la loro sede nella Regione Sarda, le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito territoriale della Regione e alle materie di sua competenza.
Le Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che vogliono iscriversi devono essere costituite per atto pubblico
120 giorni
L'istanza di iscrizione può essere inoltrata in qualsiasi momento esclusivamente tramite lo Sportello Unico dei Servizi
- copia autentica ed in bollo* dell’atto costitutivo e dello statuto redatti per atto pubblico;
- relazione illustrativa sull’attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva anche degli elementi costitutivi il fondo di dotazione iniziale dell’Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- certificazione bancaria relativa al patrimonio in denaro e/o titoli;
- perizia giurata di stima, asseverata in Tribunale, riguardante la proprietà di beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili conferiti nel fondo di dotazione;
- documentazione relativa al titolo in base al quale l’Ente detiene l’immobile in cui ha la propria sede legale;
- copia dei documenti contabili (bilanci consuntivi) relativi agli ultimi due anni, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante, e accompagnati dalla relazione dell’organo di revisione contabile;
- elenco dei componenti gli organi direttivi (con indicazione del nome, cognome, codice fiscale e cariche ricoperte), unitamente al relativo verbale di nomina;
- copia, chiara e leggibile, di un documento di identità in corso di validità.
Il Servizio si riserva di richiedere ulteriore documentazione, qualora quella sopra elencata non sia ritenuta idonea al fine di verificare quanto richiesto dalle norme in materia.
* Sono esenti le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo Registro regionale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus.
- Una marca da bollo da 16 euro per l'istanza da applicare sulla "Dichiarazione di assolvimento" disponibile sulla piattaforma;
- Una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine per atto costitutivo e statuto
Ai sensi del D.P.R. 361/2000, al fine del mantenimento dell'iscrizione nel Registro, gli enti iscritti devono adempiere ai seguenti obblighi:
- comunicare l'istituzione di sedi secondarie;
- comunicare la sostituzione degli amministratori (nome, cognome e codice fiscale) con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza legale;
- trasmettere le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori;
- trasmettere tutti gli atti e i fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.
Regione Autònoma de Sardigna / Regione Autonoma della Sardegna